Strutture ricettive alberghiere, prevenzione incendi: scadenza dei termini al 31 dicembre 2014 (Art. 11 del Decreto Legge n. 150/13)

Categoria: Sicurezza e Prevenzione Incendi

La Commissione del Senato ha approvato un emendamento che pone al 31 dicembre 2014 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico – alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti all’11 maggio 1994 (data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Interno del 9 aprile 1994 che ha fissato le regole tecniche per la prevenzione degli incendi, la costruzione e l’esercizio delle attività turistico – alberghiere) ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con Decreto del Ministro dell’interno il 16 marzo 2012.

Nello stesso emendamento si affida al Ministero dell’Interno il compito di aggiornare la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere, semplificando i requisiti prescritti.
Ricordiamo che alla conclusione dei lavori, il cui termine ultimo è previsto per il 31 dicembre 2014, il responsabile delle struttura ricettiva alberghiera, per poter continuare a svolgere l’attività, deve presentare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco la Segnalazione Certificata Inizio Attività antincendio (SCIA). La SCIA autorizza lo svolgimento dell’attività alberghiera ai soli fini antincendio.
Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera è classificata nella categoria:
• A – rischio basso (con numero di posti letto oltre 25 e non oltre 50) e B – rischio medio (con numero di posti letto oltre 50 e non oltre 100), effettua il sopralluogo ispettivo a campione entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA.
Per la categoria B si deve aver ottenuto l’approvazione del progetto prima di poter presentare la SCIA.
• C – rischio elevato (con oltre 100 posti letto), effettua il sopralluogo ispettivo atto al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA. Il sopralluogo ha lo scopo di accertare che la struttura ricettiva alberghiera rispetti la normativa antincendio.
Per la categoria C si deve aver ottenuto l’approvazione del progetto prima di poter presentare la SCIA.
La mancata presentazione entro il 31 dicembre 2014 della SCIA antincendio dispone l’applicazione della sanzione penale dell’arresto sino a un anno o la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582 euro; inoltre vi è la facoltà per il Prefetto di disporre la sospensione dell’esercizio dell’attività della struttura ricettiva alberghiera sino all’adempimento dell’obbligo.
Per l’approvazione di scadenza dei termini al 31 dicembre 2014 il condizionale rimane comunque d’obbligo fino a quando non passerà anche l’esame della Camera: dovrà essere infatti convertito in Legge, pena decadenza, entro il prossimo 28 febbraio 2014.

Ricordiamo che i requisiti minimi previsti dal Decreto che ha disposto il piano straordinario di adeguamento delle strutture ricettive alberghiere concernono il possesso per la struttura alberghiera di specifici requisiti di sicurezza antincendio e la predisposizione del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio) avente una specifica formazione in materia.

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