Seveso III e ISO 45001

Categoria: Certificazione e Sistemi, News, Sicurezza e Prevenzione Incendi

Dopo 6 anni dalla pubblicazione della direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 (la direttiva Seveso III) che dal 1 giugno 2015 sostituisce la direttiva Seveso II e che ha tra gli obiettivi l’allineamento dell’Allegato I (sostanze che rientrano nel campo di applicazione della direttiva) con le modifiche alla classificazione stabilite dal regolamento CLP, le organizzazioni ricadenti nella direttiva stessa si trovano nella posizione di sviluppare il proprio sistema e renderlo aderente ai sistemi certificabili.

Vediamo quali elementi in particolare trovano interazione:

Allegato I (parte 1: categorie di sostanze pericolose; parte 2: sostanze specificate) e relativo allineamento al CLP

Meccanismo della “deroga” (art. 4).

La Commissione Europea “valuta, anche su proposta di uno Stato membro, se è impossibile in pratica che una particolare sostanza pericolosa provochi un rilascio di materia o energia tale da dare luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali ragionevolmente prevedibili”. Nell’articolo 4 sono riportate le informazioni necessarie per la valutazione. Se “la deroga è considerata appropriata, la Commissione presenta una proposta legislativa per l’esclusione della sostanza dal campo di applicazione della direttiva”.

Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

Il sistema di gestione della sicurezza (SGS) deve considerare il personale delle imprese subappaltatrici e i rischi derivanti dall’invecchiamento degli impianti; le procedure di valutazione possono includere indicatori di prestazione in materia di sicurezza.

Rapporto di Sicurezza e il Sistema di gestione della sicurezza prende in considerazione informazioni sulle migliori pratiche per la descrizione dei processi e metodi operativi e di monitoraggio e controllo (All. II e III).

Alcuni degli elementi fondamentali del Rapporto di sicurezza costituiscono attività necessaria per lo sviluppo del sistema di gestione in particolare:

  • i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente;
  • la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri ed affidabili: per gli stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone frequentate dal pubblico, zone residenziali e di particolare interesse naturale (di cui all’articolo 14, comma 6), anche le misure complementari ivi previste;
  • sono stati predisposti i piani d’emergenza interni e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l’elaborazione del piano d’emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.

La Divisione Sistemi è a disposizione per ogni ulteriore informazione a riguardo.

Condividi questo post