Rischio fulminazione, scariche atmosferiche ed impianti fotovoltaici: la valutazione del rischio per le aziende

Categoria: Sicurezza e Prevenzione Incendi

Rischio fulminazione, chi deve eseguire la valutazione: spetta al datore di lavoro provvedere alla protezione dagli effetti dei fulmini di edifici, impianti, strutture e attrezzature secondo le norme tecniche, come indicato dall’art. 84 del D. Lgs. 81/2008 “Protezione dai fulmini”. Inoltre la valutazione dei rischi, secondo quanto indicato agli articoli 28 e 29 deve ricomprendere anche il rischio Scariche Atmosferiche di cui all’art. 84.

Come proteggere le strutture dai fulmini: vi sono delle misure di protezione da adottare in un oggetto per ridurre il rischio di propagazione di un incendio come:

  • Impianto di protezione LPS Lightning Protection System usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura. Il sistema ha l’obiettivo di intercettare i fulmini sulla struttura conducendone la corrente dal punto di ricezione a terra, disperdendo l’elettricità senza che si verifichino danni termici o meccanici e scariche pericolose in quanto queste non siano in grado di innescare incendi ed esplosioni;
  • Impianto di protezione LMPS Lightning Protection Measures System adottato per la protezione degli impianti interni contro il LEMP Lightning Electro Magnetic Pulse, ovvero l’impulso legato al campo magnetico generato dal fulmine.

Gli impianti fotovoltaici e gli incendi:

Secondo quanto riportato dalla normativa di prevenzione incendi e dalle note del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ai fini della prevenzione incendi l’impianto fotovoltaico:

– “non deve costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

– non deve fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;

– deve essere previsto un dispositivo di sezionamento sotto carico azionabile da comando remoto;

– in presenza di atmosfere esplosive la parte di impianto in c.c., compreso l’inverter, deve essere ubicato all’esterno delle zone classificate;

– i componenti degli impianti FV non devono essere installati in “luoghi sicuri” né essere di intralcio alle vie di esodo;

– deve essere prevista cartellonistica indicante “attenzione impianto FV in tensione durante le ore diurne”;

– l’ubicazione dei moduli FV deve consentire il corretto funzionamento di eventuali EFC (distanza > 1 m);

– non deve propagare un incendio dal generatore fotovoltaico (pannelli) all’edificio nel quale è incorporato;

– gli elementi di copertura o di facciata sui quali i pannelli FV sono installati devono essere incombustibili: Classe 0 secondo DM 26.06.1984; Classe A1 secondo DM 10.03.2005;

– è possibile l’interposizione tra i pannelli FV e la superficie di appoggio di un strato di materiale avente le caratteristiche del punto precedente;

– in alternativa potrà essere effettuata una specifica valutazione del rischio di propagazione dell’incendio, tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture dei tetti (secondo UNI EN 13501 – 5:2009 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi di costruzione – Parte 5: classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno secondo UNI ENV 1187:2007) e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le procedure di cui all’art.2 del DM 10 marzo 2005 relativo a Classi di reazione al Fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere nelle quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio”.

Riportiamo il link ufficiale da cui è possibile scaricare la Nota n. 12678 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco riguardante la sicurezza antincendio degli impianti fotovoltaici pubblicata il 28 ottobre 2014.

http://www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=85&f=20302

La divisione Health & Safety è a disposizione per ulteriori informazioni.

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