Rischio esplosione: la nuova direttiva UE n. 2014/34 ATEX costruttori ed il suo recepimento

Categoria: Sicurezza e Prevenzione Incendi

La Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo concernente “l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva” porta alcune novità in relazione agli apparecchi e sistemi di protezione, elettrici e non elettrici, destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

La Direttiva, che non comporta cambiamenti sostanziali ai contenuti tecnici delle direttive ATEX, mira alle disposizioni per l’apposizione della marcatura CE agli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX costruttori).

A tal proposito entro il 19 agosto 2016, su delega del Parlamento avvenuta con Legge n. 114 del 09 Luglio 2015, dovrà essere emanato da parte del Governo un Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva UE n. 2014/34,entrata in vigore il 30 marzo 2014 e che abroga la direttiva 94/9/CE con effetto decorrente dal 20 aprile 2016.

Gli apparecchi ed i sistemi di protezione a cui è applicata la Direttiva sono:

  • impianti destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
  • dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati a essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro;
  • apparecchi e sistemi di protezione rispetto ai rischi di esplosione;
  • componenti destinati ad essere inseriti negli apparecchi e nei sistemi di protezione.

Gli apparecchi estromessi dalla Direttiva sono:

  • apparecchiature mediche;
  • apparecchiature e i sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di sostanze chimiche instabili;
  • apparecchiature per uso domestico;
  • apparecchiature destinate all’uso in luoghi di produzione o stoccaggio di esplosivi;
  • apparecchiature marittime imbarcate, o comunque offshore;
  • mezzi di trasporto (esclusi quelli per uso in atmosfere esplosive);
  • apparecchiature progettate e costruite specificamente per essere utilizzati dalle forze armate o per la tutela delle leggi e dell’ordine pubblico. Non sono esclusi gli apparecchi a doppio uso.

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