Pubblicato il regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)”

Categoria: Ambiente / Acustica, News, Sicurezza e Prevenzione Incendi

Fatti salvi gli obblighi di aggiornare le SDS conformemente all’articolo 31.9 del REACH o nel caso in cui, conformemente a quanto previsto all’allegato VIII, parte A, sezione 5, del CLP, l’UFI deve essere incluso nelle SDS, le SDS conformi al regolamento (UE) 2015/830, potranno continuare a essere fornite fino al 31 dicembre 2022 (periodo transitorio per le SDS esistenti).

Il regolamento introduce le seguenti novità:

  • le SDS devono includere le prescrizioni specifiche relative alle nanoforme, introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881;
  • valutare e considerare le prescrizioni dell’Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni che, nel caso delle miscele pericolose fornite per l’uso presso siti industriali, consente di indicare l’UFI soltanto nella SDS;
  • l’UFI andrà riportato nella SDS delle miscele non imballate;
  • viene introdotto il principio che, se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovrebbero essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele;
  • si introducono nella SDS prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
  • vengono integrate nella SDS (nelle sezioni 9 e 14) le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

Il ns. Team di esperti è a disposizione per una valutazione preliminare, in riferimento al nuovo adempimento, dello stato di conformità della Tua Azienda, contattaci compilando il form sottostante.

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