Obbligo di monitoraggio consumi energetici industriali – D. Lgs. 102/14 e s.m.i.

Categoria: Energia, News

Le linee guida relative alla diagnosi energetica secondo il D. Lgs. 102/14, emesse da ENEA il 3 maggio 2019, hanno chiarito inequivocabilmente che “nelle diagnosi successive alla prima per le aree funzionali devono esserci contatori dedicati, ovvero non tanto un sistema di monitoraggio completo ad esse dedicate ma una “strategia di monitoraggio” che, attraverso un’opportuna copertura di sistemi di strumentazione, di controllo e di gestione, faccia in modo che i parametri energetici ad esse relativi possano avere un’affidabilità crescente con la progressiva implementazione di detti sistemi.” Tale chiarimento, sebbene risultasse ovvio per garantire l’affidabilità e correttezza dei dati di input utilizzati per le diagnosi, ha trovato scarso riscontro nelle aziende obbligate. Il sistema di monitoraggio – inteso come strategia di monitoraggio – può essere declinato in molteplici forme, adottato misuratori puntuali, misuratori interconnessi, piattaforme di facility management, ecc. Sicuramente i dati che si ricavano da tali sistemi sono utili a molti dipartimenti aziendali, andando dalla manutenzione al controllo di gestione, fino all’industrializzazione di prodotto e processo. Le moderne piattaforme di facility consentono di configurare alert, analisi personalizzate e interconnessione al sistema informatico di fabbrica in ottica Industria 4.0, per massimizzare il beneficio sia sotto il profilo operativo che finanziario.

Il primo passo? Sviluppare l’analisi preliminare e il progetto di massima del sistema, individuando i “must have” e valutando il rapporto costo-beneficio.

La nostra divisione Energia – in collaborazione con esperti Industria 4.0 – può assisterti per l’Intero percorso di analisi, sviluppo, implementazione e messa a punto del sistema. Disponiamo di una rete di partner che ci consente di fornire un servizio completamente integrato. Ricordiamo – infine – che nel 2021 gli investimenti in Industria 4.0 All. A rientrano nel regime di credito di imposta al 50%, rendendo particolarmente vantaggioso l’investimento.

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