Nuovo Accordo Stato-Regioni per RSPP/ASPP del 7 luglio 2016

Categoria: Human resources, News, Sicurezza e Prevenzione Incendi

In data 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni che disciplina i requisiti della formazione per RSPP e ASPP, sostituendo integralmente l’Accordo del 26 gennaio 2006 ed apportando interessanti modifiche anche agli accordi che coinvolgono gli altri soggetti della sicurezza.

Si riportano di seguito le principali novità introdotte dal nuovo Accordo.

Nuova articolazione per i moduli A, B e C e per l’aggiornamento

Le principali modifiche riguardano la durata ed i contenuti del percorso formativo.

MODULO A, rivolto a RSPP e ASPP:

  • Durata di 28 ore, a cui vanno aggiunte le ore per le verifiche finali di apprendimento.
  • E’ consentita la modalità e-learning per l’intera durata del modulo A.

MODULO B, rivolto a RSPP e ASPP:

  • E’ previsto un modulo B base di 48 ore (per tutti i settori produttivi), mentre vengono aboliti i moduli B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9.
  • Sono previsti ulteriori moduli B di specializzazione (in aggiunta alla formazione del modulo B base) per i settori agricoltura, cave, sanità e chimico.
  • Le ore per le verifiche finali di apprendimento sono da aggiungere ai singoli corsi.

MODULO C, rivolto solo a RSPP:

  • E’ confermata la durata di 24 ore, con verifica di apprendimento obbligatoria.
  • Fra i contenuti didattici è stato introdotto un modulo dedicato al “Benessere organizzativo, compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato”.

Aggiornamento Modulo B per RSPP:

  • Previste 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni.
  • E’ consentita la modalità e-learning per l’intera durata delle ore di aggiornamento.
  • Il 50% delle ore può essere ottemperato con partecipazione a convegni.
  • I corsi per dirigenti, preposti, prevenzione incendi e primo soccorso non sono validi ai fini dell’aggiornamento RSPP.

Aggiornamento Modulo B per ASPP:

  • Previste 20 ore di aggiornamento ogni 5 anni.
  • E’ consentita la modalità e-learning per l’intera durata delle ore di aggiornamento.
  • Il 50% delle ore può essere ottemperato con partecipazione a convegni.
  • I corsi per dirigenti, preposti, prevenzione incendi e primo soccorso non sono validi ai fini dell’aggiornamento ASPP.

Formazione pregressa RSPP e ASPP

Tutti coloro che non cambiano settore produttivo non dovranno integrare il proprio percorso formativo.

In caso di passaggio ad altro settore saranno riconosciuti dei crediti formativi per la formazione pregressa ed sarà necessario svolgere delle ulteriori ore di formazione integrative.

Esoneri dei Moduli A e B in funzione della classe di laurea

Di rilevante importanza è l’Allegato I dell’Accordo che presenta un elenco di 43 classi di laurea (tra magistrale, specialistica vecchio e nuovo ordinamento) esonerate dalla frequenza dei moduli formativi A e B.

Esoneri per contenuti analoghi per tutti i soggetti della sicurezza

In ottica di esoneri anche l’Allegato III dell’Accordo stabilisce in dettaglio i crediti formativi riconosciuti per la frequenza a percorsi formativi con contenuti analoghi, introducendo importanti esoneri, parziali o totali, per tutti i soggetti della sicurezza (sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento).

Decorrenza dell’aggiornamento per RSPP e ASPP

L’aggiornamento quinquennale ha decorrenza dalla data di conclusione del Modulo B base.

Per gli esonerati dal modulo B il quinquennio decorre:

  • dalla data di conseguimento della laurea, per le lauree conseguite dopo il 15/05/2008;
  • dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, cioè dal 15/05/2008 – per le lauree conseguite fino al 15/05/2008.

Soggetti formatori per corsi RSPP e ASPP

Il nuovo Accordo stabilisce che la formazione per RSPP e ASPP può essere erogata esclusivamente dalle associazione sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dagli organismi paritetici (limitatamente allo specifico settore di riferimento), effettuando le attività formative direttamente o avvalendosi di Enti formativi con accreditamento regionale.

Al tal proposito si conferma che i nostri docenti potranno continuare ad erogare i suddetti corsi di formazione tramite l’accreditamento, riconosciuto già da anni, dall’associazione datoriale AiFOS.

AIFOS, erogherà direttamente i corsi di formazione ed aggiornamento in qualità di soggetto formatore, avvalendosi dei nostri docenti quali Responsabili del Progetto Formativo.

Aggiornamento lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e RLS

Il 50% del totale delle ore previste può essere ottemperato per mezzo di partecipazione a convegni e seminari, aventi contenuti coerenti con le tematiche dell’Accordo.

Formazione e-learning

Nuove importanti indicazioni sono fornite dall’Allegato II dell’Accordo, che sostituisce integralmente l’allegato I dell’Accordo del 21/12/2011.

Le novità introdotte riguardano sia la progettazione che la realizzazione del percorso formativo e degli aggiornamenti.

Soppressione della collaborazione con Enti Bilaterali

Si segnala infine una significativa modifica all’Accordo del 21 dicembre 2011 in merito alla collaborazione con gli organismi paritetici e con gli enti bilaterali.

In particolare è stato eliminato ogni riferimento agli “enti bilaterali” e, pertanto, detta collaborazione va richiesta solo agli organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda.


La nostra Divisione Formazione è a Vs. disposizione per fornirvi ulteriori informazioni e per affiancarvi nella definizione dei progetti di adeguamento.

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