NUOVI PROVVEDIMENTI COVID-19

Categoria: News, Sicurezza e Prevenzione Incendi

NUOVI PROVVEDIMENTI COVID-19

Con il via libera del Consiglio dei ministri al nuovo Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n°1, per frenare la risalita dei contagi Covid, legata alla variante Omicron, sono state introdotte ulteriori novità sull’uso del Super Green Pass e del Green Pass base. Innanzitutto facciamo chiarezza sulle varie tipologie di certificazione verde:

  • Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;
  • Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, ed ha la validità di 6 mesi;
  • Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, ed ha la validità comunque di 6 mesi.

Il decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022, pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dall’8 gennaio, stabilisce

  • l’obbligo di vaccinazione per chiunque abbia compiuto il cinquantesimo anno di età (prima dose entro il 1° febbraio 2022);
  • l’obbligo dal 15 febbraio 2022 di possesso del Green Pass Rafforzato per i lavoratori che abbiano compiuto 50 anni;
  • l’obbligo di possesso di Green Pass Base per accedere a centri estetici, parrucchieri, uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.

OBBLIGO DI VACCINAZIONE

Il decreto legge n. 1/2022 stabilisce l’obbligo di vaccinazione anti Covid-19 per chi abbia compiuto il cinquantesimo anno di età o lo compia entro il prossimo 15 giugno e che sia

  • cittadino italiano;
  • cittadino dell’Unione europea residente in Italia;
  • cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, sia con un lavoro subordinato o autonomo, che iscritto alle liste di collocamento o che abbia richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno (l’obbligo si applica anche se tali cittadini non sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale).

L’obbligo di vaccinazione è in vigore dall’8 gennaio 2022.

APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DI VACCINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Fino al 15 febbraio 2022, nei luoghi di lavoro pubblici e privati continua ad applicarsi l’obbligo di possesso di Green Pass Base indistintamente per tutti i lavoratori ed in tutti i luoghi di lavoro (comprese le mense).

A partire dal 15 febbraio 2022:

  1. i lavoratori che hanno compiuto 50 anni dovranno possedere ed esibire il Green Pass Rafforzato e per loro sarà vietato l’accesso ai luoghi di lavoro, finché non saranno in grado di esibire la certificazione rafforzata in corso di validità;
  2. per i lavoratori che hanno meno di 50 anni resterà sufficiente il possesso e l’esibizione del Green Pass Base.

OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE

I datori di lavoro delle imprese dovranno dare indicazioni alle persone incaricate del controllo di verificare, a partire dal 15 febbraio 2022:

  • il possesso del Green Pass Rafforzato per i soli lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età, attraverso la funzione “verifica rafforzata” della app Verifica C19;
  • il possesso del Green Pass Base per i lavoratori che abbiano meno di 50 anni di età, attraverso la funzione “verifica base” della app Verifica C19.

Rimane sempre la possibilità per il lavoratore di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde “base” o “rafforzata” ed essere così esentato dai controlli giornalieri per tutto il periodo di validità della certificazione stessa.

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni stabilite dal precedente Decreto Legge n.52 del 2021, per quanto riguarda l’accesso ai luoghi di lavoro, così come rimangono invariate le modalità di verifica a carico del Datore di Lavoro o ente preposto.

SICUREZZA A BORDO DEI MEZZI DI TRASPORTO PRIVATI

Per quanto riguarda i viaggi in macchina, esistono norme precise, a iniziare dal fatto che le persone ammesse in viaggio tra non conviventi sono al massimo 3. Il conducente ha l’obbligo di indossare la mascherina e deve essere in possesso del Green pass base.

Si può usare l’auto per viaggiare con persone non conviventi purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea e cioè:

  • Solo il guidatore nella parte anteriore della vettura;
  • Due passeggeri al massimo per ciascuna fila di sedili posteriori;
  • Obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina (consigliabile FFP2).

MENSE AZIENDALI

L’accesso alle mense aziendali è normato dalle medesime regolamentazioni per quanto riguarda la ristorazione. Quindi, l’accesso alle aree mensa aziendali, come previsto dal Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n°1, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del Green pass rafforzato.

Rimangono in vigore le precedenti disposizioni generali previste dai protocolli anti-covid, ovvero:

  • Utilizzo della mascherina chirurgica all’interno del locale quando non si consuma il pasto e negli spostamenti interni;
  • igienizzazione della postazione una volta terminato il pasto;
  • contingentazione degli spazi interni;
  • distanziamento di almeno un metro tra le persone;
  • igienizzazione delle mani.

SANZIONI PER I LAVORATORI

Ferma restando la sanzione amministrativa di € 100,00 per le violazioni relative all’obbligo di vaccinazione, i lavoratori ultracinquantenni privi di Green Pass Rafforzato non possono accedere ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio prossimo. Per tali lavoratori la mancanza della certificazione rafforzata comporta le stesse conseguenze della mancanza della certificazione “base” per gli altri lavoratori:

  • i lavoratori ultracinquantenni privi di Green Pass Rafforzato (come del resto per la mancanza di green pass base per tutti gli altri lavoratori) saranno considerati, assenti ingiustificati con sospensione della retribuzione e di ogni altro emolumento, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • il lavoratore che acceda ai luoghi di lavoro senza aver comunicato il mancato possesso del Green Pass Base (per gli under-cinquanta) o rafforzato (per gli over-cinquanta dal 15 febbraio prossimo), è punibile con la sanzione amministrativa da € 600 a € 1500 (irrogata dal Prefetto) ed è inoltre passibile dell’applicazione delle conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di settore.

SANZIONI PER LE IMPRESE

La mancata adozione delle misure organizzative per l’esecuzione delle verifiche sul possesso del Green Pass “base” o “rafforzato” e la mancata attuazione delle verifiche stesse sui lavoratori sono punite con sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000 e può essere disposta dall’ente di controllo la sanzione accessoria di chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni. Per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati, soggetti all’obbligo di possedere un Green Pass rafforzato dal 15 febbraio 2022, il decreto varato dal Consiglio dei ministri prevede una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo. Come già avviene per i lavoratori sprovvisti di Green Pass, anche i lavoratori ultra-cinquantenni che dal 15 febbraio 2022 saranno sprovvisti di Green Pass rafforzato al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

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