Novità Green Pass dal 15/10/2021

Categoria: Human resources, News, Sicurezza e Prevenzione Incendi

Come è noto, il Governo ha previsto l’obbligatorietà generalizzata della certificazione verde Covid-19 o Green pass per accedere nei luoghi di lavoro pubblici e privati a decorrere dal 15 ottobre fino al termine dello stato di emergenza (attualmente identificato nella data del 31 dicembre 2021) per tutti i dipendenti pubblici e privati oltre che per i titolari di partita IVA.

Il green pass si ottiene:

  • in caso di vaccinazione;
  • nei casi di tampone antigenico o molecolare (anche salivare molecolare) negativo: in tal caso la certificazione avrà validità per 48 o 72 ore dall’ora del prelievo;
  • nei casi di guarigione da Covid-19.

Nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre sarà obbligatorio essere in possesso e mostrare su richiesta la c.d. certificazione verde Covid-19, sia nei luoghi di lavoro pubblici, che in quelli privati.

Spetta dunque al datore di lavoro organizzare l’attività aziendale e controllare che siano rispettate tutte le misure idonee ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro. Il possesso e l’esibizione su richiesta del Green Pass sono, dunque, prerequisiti essenziali per accedere ai luoghi di lavoro.

È opportuno evidenziare che la verifica, obbligatoria dal 15 ottobre 2021, del possesso di regolare green pass, che dovrà avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza della persona nei confronti di terzi, sarà effettuata mediante la lettura del QR-Code, utilizzando l’app “VerificaC19”. L’applicazione consentirà unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Si ricorda che non è consentito archiviare le informazioni inerenti alla certificazione.

Il decreto prevede espressamente che entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro debbano aver definito le modalità per lo svolgimento delle verifiche.

Posto l’obbligo di controllo, sembra che il datore di lavoro possa scegliere le modalità operative che meglio si adattano all’ambiente di lavoro nel quale opera.

All’art. 3 del decreto si legge che “ove possibile” i “controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”. Non sembra, quindi, che il dettato normativo escluda la possibilità di eseguire i prescritti controlli in un momento successivo rispetto all’accesso in sede da parte dei lavoratori.

I datori di lavoro devono, altresì, individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione per le eventuali violazioni.

Varie potranno essere, quindi, le modalità prescelte per verificare il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori, secondo l’organizzazione aziendale e il numero dei dipendenti (scansione del QR code, verifica a campione dei lavoratori…).

Tuttavia, ove possibile il controllo all’ingresso rimane, per evidenti ragioni di opportunità pratica, la misura da prediligere, (infatti nel caso in cui un lavoratore dovesse risultare positivo, sarà più semplice per l’azienda provare agli enti preposti la propria estraneità rispetto al momento del contagio).

È altresì opportuno pertanto che il datore di lavoro tenga uno storico degli ingressi in azienda dai quali si potrà evincere la “negatività” al Covid-19 di ciascun dipendente.

I datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro.

I lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento dell’accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Nel settore privato l’assenza ingiustificata scatta fin dal primo giorno, deve essere comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

L’assenza ingiustificata comporterà l’assenza di retribuzione o altro compenso fino alla presentazione della certificazione verde, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Se il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di green pass, rischierà una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, oltre che ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal CCNL.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass.

Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Non è previsto, quindi, il licenziamento, ma la sola sostituzione temporanea.

Siamo a disposizione per valutare la soluzione più adatta alle Vs. esigenze!

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