Normativa Antincendio: Proroga per le Strutture Alberghiere

Categoria: Sicurezza e Prevenzione Incendi

Il Decreto Legge del 31 dicembre 2014 n. 192 (art. 4, comma 2) posticipa al 30 aprile 2015 il termine entro il quale le strutture ricettive alberghiere devono adeguarsi alla normativa antincendio.

Il provvedimento dovrà essere convertito in Legge, pena decadenza, entro il 28 febbraio 2015.

SOGGETTI:

Le seguenti strutture ricettive, aventi capacità superiore a 25 posti letto, sono soggette alla normativa antincendio:

  • Alberghi;
  • Motel;
  • Villaggi – albergo;
  • Villaggi turistici;
  • Esercizi di affittacamere;
  • Case ed appartamenti per vacanze;
  • Alloggi agrituristici;
  • Ostelli per la gioventù;
  • Residenze turistico – alberghiere;
  • Rifugi alpini.

Per le strutture con meno di 25 posti letto, vengono applicati i requisiti minimi antincendio (Decreti Ministeriali 9 aprile 1994 e 6 ottobre 2003).

REQUISITI (Decreto del 16 marzo 2012):

  • Possesso di specifici requisiti di sicurezza antincendio: riferiti all’adeguatezza degli impianti elettrici, del sistema di allarme acustico, estintori, segnaletica di sicurezza, gestione della sicurezza, al personale formato, alle istruzioni di sicurezza e alle misure di evacuazione.
  • Predisposizione del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio) avente una specifica formazione in materia: presenza permanente durante l’esercizio dell’attività, di un numero minimo di addetti antincendio calcolato in base al numero di posti letto.

SCADENZA:

Entro il 30 aprile 2015 la struttura alberghiera dovrà concludere i lavori di adeguamento e presentare la Segnalazione Certificata Inizio Attività antincendio (SCIA), al Comando provinciale dei vigili del fuoco il quale effettuerà un sopralluogo ispettivo a campione per accertare il rispetto della normativa antincendio.

Per qualsiasi informazione in merito potete contattare i ns. uffici al numero 049.8033033 oppure via mail all’indirizzo info@idramanagement.com

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