INFORTUNI SUL LAVORO: introdotto nuovo adempimento

Categoria: News, Sicurezza e Prevenzione Incendi

INFORTUNIO CHE COMPORTA UN’ASSENZA DAL LAVORO DI ALMENO 1 GIORNO

A decorrere dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare all’Inail (entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico) i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

La comunicazione dovrà avvenire per via telematica tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) e sarà utilizzata a fini statistici e informativi.

INFORTUNIO CHE COMPORTA UN’ASSENZA DAL LAVORO SUPERIORE A 3 GIORNI

Nel caso in cui l’infortunio preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del DPR 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni.

SANZIONI

  • Nel caso d’infortunio di un solo giorno, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione a fini statistici e informativi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.
  • Nel caso d’infortunio superiore ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della denuncia di infortunio comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.

Per ulteriori approfondimenti sul tema è disponibile l’articolo completo sul sito istituzionale INAIL al seguente link:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/comunicazione-infortunio.html

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