Il 18 novembre 2015 entra in vigore il nuovo Codice di Prevenzione Incendi

Categoria: Sicurezza e Prevenzione Incendi

Il 20 agosto 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Codice di prevenzione che entrerà in il 18 novembre 2015.

Il nuovo Testo Unico nasce dalla necessità di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi “attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali”.

Applicazione: Le nuove norme potranno essere applicate alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività indicate dall’allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi), e nel dettaglio potranno essere applicate per le attività che in tale allegato sono indicate con i numeri: “9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76″.

Le norme si possono applicare alle attività di nuova realizzazione o a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.

Per ognuna delle attività citate, per “consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità” le nuove norme tecniche, potranno essere applicate “in alternativaalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“. I decreti indicati sono: decreto del 30/11/1983, decreto del 31/03/2003; decreto del 3/11/2004; decreto del 15/03/2005; decreto del 15/09/2005; decreto del 16/02/2007; decreto del 9/03/2007; decreto del 20/12/2012.

Le disposizioni sono raggruppate inquattro sezioni.

Sezione G, Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività.

Sezione S, Strategia antincendio, contente le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio finalizzata a ridurne il rischio.

Sezione V, Regole tecniche verticali, contenente le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ambiti di esse, le cui misure tecniche sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione Strategia antincendio.

Sezione M, Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.

Condividi questo post