Disposizioni per frequenza corsi di formazione: quale Green Pass è necessario?

Categoria: Human resources, News, Sicurezza e Prevenzione Incendi

L’obbligo di super green pass (derivante da guarigione o vaccinazione) imposto ai lavoratori over 50 si applica anche ai discenti che partecipano a corsi di formazione in presenza, prescindendo dal “colore” assegnato alla regione.

Infatti, il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165 (in G.U. 20/11/2021, n. 277), all’art. 3 c. 2, stabiliva che “La disposizione di cui al comma 1 (a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19), si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”.

Alla luce dell’introduzione del c.d. “super green pass”, ottenibile solo in caso di vaccinazione o guarigione da Covid e, nello specifico, all’introduzione dell’obbligo vaccinale imposto ai lavoratori over 50 con il Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1 per la categoria appena richiamata, dovrà essere pertanto richiesto il “super green pass” anche per la partecipazione a corsi privati in zona bianca e gialla, in deroga a quanto previsto dalla tabella riassuntiva del Governo, la quale prevede l’obbligo di esibizione di super g.p. per i corsi di formazione privati solo per la zona arancione.

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