D. Lgs. 102/2014 Art.8 – Obbligo esecuzione diagnosi energetica

Categoria: Certificazione e Sistemi, Energia, News

Il decreto in oggetto, come noto, prevede che le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia eseguano una diagnosi energetica, condotta da EGE certificati, entro il 5 dicembre dell’anno X e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all’allegato 2.

Entro il 05 dicembre 2020 di conseguenza, hanno l’obbligo di eseguire una diagnosi energetica:

  • le Aziende a forte consumo di energia le aziende rientranti negli elenchi 2019-2020 energivori;
  • le Aziende che hanno raggiunto la dimensione di grande impresa negli ultimi 2 esercizi consecutivi (2018-2019);
  • le Aziende che hanno svolto la prima diagnosi energetica nel dicembre 2016.

Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2.

Ricordiamo i criteri per definire una grande impresa:

  • un’azienda è considerata “grande impresa” quando il requisito occupazionale (più di 250 unità effettive) sussiste congiuntamente a un fatturato superiore a 50 milioni di euro o a un totale di bilancio annuo superiore di 43 milioni.

La Divisione Energia di Idra S.r.l. è a disposizione per assisterVi nell’esecuzione della diagnosi energetica, disponendo di oltre 15 anni di esperienza nel campo e di sistemi e strumenti all’avanguardia.

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