Conflict Minerals: prossima applicazione dal 01/01/2021

Categoria: News

Il Regolamento UE 2017/821 stabilisce gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

La normativa Conflict minerals, che ricalca la disciplina istituita dalla legislazione statunitense, obbliga tutti gli importatori europei di minerali e metalli contenenti stagno, tungsteno, tantalio e oro, esclusi i più piccoli, ad effettuare controlli per garantire che gli obblighi di due diligence siano rispettati dai propri fornitori. I materiali riciclati e i piccoli importatori, che rappresentano il 5% delle importazioni, saranno infatti esentati.

La norma prevede l’obbligatorietà dei controlli per gli importatori (art.1.3) qualora il volume annuo di importazioni per ciascuno dei minerali o metalli interessati sia superiore alle soglie relative ai volumi di cui all’Allegato I, per verificare il rispetto delle norme della due diligence, basate sulle linee guida OCSE. La proposta iniziale della Commissione e del Consiglio prevedeva invece solamente controlli volontari. L’applicazione degli obblighi di responsabilità è prevista dal 1 gennaio 2021 per consentire agli Stati membri di nominare le autorità competenti e agli importatori di acquisire familiarità con i loro nuovi obblighi.La Commissione ha predisposto la Linee Guida, in cui si illustrano i criteri per l’individuazione delle zone di conflitto e ad alto rischio, tenendo conto delle Linee guida dell’OCSE (art. 14.1). Il testo comunitario prevede inoltre una Clausola di revisione, secondo cui la Commissione europea dovrà revisionare regolarmente il funzionamento e l’efficacia del nuovo sistema, e anche il suo impatto concreto sugli operatori economici. È anche prevista la possibilità di proporre misure obbligatorie complementari qualora l’applicazione della due diligence da parte delle imprese si dovesse rivelare insoddisfacente (art.17.2).

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