Bonus Formazione Industria 4.0 – potenziate le aliquote per il 2022 (“decreto aiuti”)

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Il Ministro dello Sviluppo Economico ha dettato le regole per la fruizione del bonus formazione 4.0 potenziato introdotto dal decreto Aiuti. La maggiorazione della misura del credito d’imposta spetta per le spese sostenute in relazione a progetti avviati successivamente al 18 maggio 2022, a condizione che la formazione sia erogata da soggetti qualificati esterni all’impresa

Le attività formative potranno essere svolte anche in modalità “e-learning”, a condizione che vengano predisposte specifiche modalità di controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente e di verifica dei risultati raggiunti.

Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del 1° luglio 2022, ha infatti indicato nel dettaglio le condizioni per fruire del bonus potenziato.

Per chiudere il cerchio manca solo l’ultimo tassello: il Decreto Direttoriale del MiSE, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. 1° luglio 2022, che dovrà dettare i criteri e le modalità di accertamento delle competenze.

Bonus in sintesi

Il bonus formazione 4.0 è stato istituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. da 46 a 56, legge n. 205/2017) e, da ultimo modificato, dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1064, lettere i) ed l), legge n. 178/2020), che ha disposto la proroga del credito d’imposta fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed ha ampliato il novero delle spese ammissibili.

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle tecnologie 4.0.

L’attività formativa deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:

– vendita e marketing;

– informatica e tecniche;

– tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2018).

Il bonus spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse:

– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;

– imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Articolazione aliquote

Le aliquote del credito d’imposta sono state rimodulate dal decreto Aiuti (art. 22, D.L. n. 50/2022), entrato in vigore il 18 maggio 2022.

In particolare, a seguito del decreto Aiuti e previo soddisfacimento delle condizioni fissate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1° luglio 2022, il credito di imposta è aumentato nella misura del:

– per le piccole imprese, dal 50% al 70% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

– per le medie imprese, dal 40% al 50%, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfino le condizioni previste dal suddetto decreto ministeriale 1° luglio 2022, le misure del credito d’imposta sono diminuite al:

– 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 per le piccole imprese;

– 35% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro, per le medie imprese.

Il decreto Aiuti non modifica l’aliquota agevolativa prevista per le grandi imprese, pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Ambito temporale del bonus potenziato

Un primo aspetto chiarito dal D.M. 1° luglio 2022 riguarda l’ambito temporale di applicazione del bonus potenziato.

Viene infatti espressamente previsto che la maggiorazione, rispettivamente, dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, delle aliquote del credito d’imposta si applica, in presenza delle condizioni fissate dallo stesso D.M. 1° luglio 2022, per le spese sostenute in relazione a progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022.

Condizioni per beneficiare del bonus potenziato

Per quanto riguarda invece le condizioni per beneficiare del bonus potenziato, il decreto specifica che la maggiorazione è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa.

Si tratta in particolare:

– dei soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale od operativa;

– delle Università pubbliche o private o strutture a esse collegate;

– dei soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12/01/2001;

– dei soggetti in possesso di certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;

– degli Istituti tecnici superiori;

– dei centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016);

– degli European Digital Innovation Hubs, selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694.

Il decreto, inoltre, puntualizza che per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta, le attività formative:

– dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore;

– potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”, subordinatamente alla predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti.

Accertamento competenze

Il decreto, inoltre, richiede, ai fini dell’applicazione della maggiorazione, l’accertamento del livello di competenze sia di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali.

Dovrà essere previsto un accertamento iniziale diretto a constatare il livello di competenze di ciascun singolo dipendente. Tale verifica dovrà essere effettuata attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto direttoriale di prossima emanazione.

Sulla base del livello di competenze di base e specifiche accertato secondo e in funzione delle esigenze dell’impresa di appartenenza, il soggetto formatore dovrà stabilire il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con predetto decreto direttoriale.

È previsto poi l’accertamento finale del livello di competenze raggiunto dal dipendente partecipante al corso. Solo al superamento di tale test finale, da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nel suddetto decreto direttoriale, e al rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione potrà essere applicata la maggiorazione delle aliquote del credito d’imposta.

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