Attrezzature a pressione: la nuova direttiva UE n. 2014/68 PED ed il suo recepimento

Categoria: Certificazione e Sistemi, Sicurezza e Prevenzione Incendi

La Direttiva 2014/68/UE meglio conosciuta come Direttiva PED, concernente le apparecchiature a pressione, che si allinea al nuovo quadro legislativo europeo, porta con sé alcune novità e sostituisce la Direttiva 97/23/CE. I produttori di attrezzature e serbatoi in pressione dovranno rivedere le loro procedure relativamente alla Marcatura CE e alla relativa documentazione.

Il recepimento della Direttiva è suddiviso in due fasi che hanno visto l’adozione delle disposizioni legislative relative alla classificazione dei fluidi di cui all’ Art. 13 del Decreto dal 1 giugno di quest’anno, e vedranno l’adozione completa del Decreto, concernente le modifiche tecnico-procedurali, dal 19 luglio 2016.

Il Governo è stato demandato da parte del Parlamento, con Legge n. 114 del 09 Luglio 2015, ad emanare, entro il 15 novembre 2015, un Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva UE n. 2014/68 relativamente alle nuove disposizioni per l’apposizione della marcatura CE alle attrezzature a pressione.

La Direttiva, si applica alle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti a una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

Gli apparecchi estromessi dalla Direttiva sono:

  • le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza verso un impianto o a partire da esso (in mare aperto o sulla terraferma), compresi l’ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell’impianto e tutte le attrezzature collegate specificamente concepite per la condotta. (*)
  • le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, le canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici;
  • i recipienti semplici a pressione;
  • gli aerosol;
  • le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, dei veicoli agricoli e forestali e dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;
  • le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I e contemplate dalla Direttiva:
    • macchine;
    • ascensori e componenti di sicurezza per ascensori;
    • materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
    • dispositivi medici;
    • apparecchi a gas;
    • apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX costruttori);
  • le attrezzature progettate specificamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattività;
  • le attrezzature per il controllo dei pozzi nell’industria dell’esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica, nello stoccaggio sotterraneo e previste per contenere e/o controllare la pressione del pozzo.
  • le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, scelta dei materiali, norme di costruzione, sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o per altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali:
  • gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell’aria calda, di estrazione delle polveri e i dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e i cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio, ferro e di metalli non ferrosi;
  • gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti;
  • gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici;
  • le navi, i razzi, gli aeromobili o le unità mobili off-shore e le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione;
  • le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero (pneumatici, cuscini d’aria, palloni da gioco, imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe);
  • i silenziatori di scarico e di immissione;
  • le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale;
  • i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS non superiore a 500 bar e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar;
  • le attrezzature contemplate per il trasporto di merci pericolose per via terra, mare, aerea;
  • i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
  • i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.

* Non sono invece escluse le attrezzature a pressione standard, come quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta.

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