Aggiornato il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: importanti novità

Categoria: Sicurezza e Prevenzione Incendi

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive intervenute negli ultimi mesi.

Le modifiche apportate rispetto la versione precedente, tengono conto degli Interpelli del 2014/2015, la modifica in materia di somministrazione (D.Lgs. 81/2015), il Decreto Carceri (DM 201/2014) ed il recentissimo Decreto attuativo del Jobs Act n. 151/2015.

Riportiamo di seguito i cambiamenti contenuti nella versione aggiornata:

Semplificazioni in materia di sicurezza

Le ultime novità inserite sono quelle contenute nel D.Lgs. 151/2015 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 settembre e in vigore dal giorno successivo. Il provvedimento contiene semplificazioni in materia di lavoro e di pari opportunità.

Requisiti del coordinatore per la sicurezza

Riguardo ai requisiti professionali dei coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (CSP e CSE), è stato aggiornato l’allegato XIV, contenente le prescrizioni cui devono uniformarsi i contenuti, le modalità e la durata dei corsi.

Prestazioni di lavoro accessorio

Si prevede l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 nei confronti dei lavoratori che effettuino prestazioni di lavoro accessorio solamente nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni specifiche previste per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. e per i lavoratori autonomi.

Viene inoltre sancita l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e delle norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive

È stata modificata la composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che viene presieduto dal Ministro della salute.

Commissione consultiva permanente

Cambia la composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. I compiti della Commissione riguardano il monitorare l’applicazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, in modo da eventualmente procedere alla loro revisione.

Si prevede inoltre il monitoraggio sulle procedure di organizzazione e gestione aziendale per eventualmente rielaborale “entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese”. Il monitoraggio, sempre finalizzato ad eventuali rettifiche, è applicato anche alla metodologia individuata per la valutazione del rischio da stress correlato.

Nuovi strumenti per la riduzione del rischio

L’Inail deve rendere disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.

Il provvedimento demanda ad un decreto del Ministro del Lavoro (di cui non viene fissata una scadenza per la sua emanazione) l’individuazione degli strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra i quali si fanno rientrare anche gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OiRA (Online interactive Risk Assessment).

Sanzioni più aspre

Per le attività con più di cinque lavoratori raddoppiano gli importi delle sanzioni nel caso in cui ci sia una violazione di specifici obblighi quali:

– invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;

– richiesta al Medico Competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;

– Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Le stesse sanzioni sono triplicate se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori.

Interpelli

Regioni e provincie autonome possono produrre interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro all’apposita Commissione.

Le altre novità

Piccoli cantieri: è stata introdotta dalla legge europea 2014 (legge 115/2015) una modifica stabilente che i piccoli lavori edili di durata superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, anche se non espongono i lavoratori a rischi particolari (quelli elencati nell’Allegato XI al TU 81/08), ritornino ad essere soggetti alle “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri” fissate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Abrogazioni: Il testo aggiornato riporta l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 3 da parte di uno dei decreti attuativi del Jobs Act (D.Lgs. 81 del 2015). Il comma cancellato prevedeva che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.Lgs. 81/08 fossero a carico dell’utilizzatore nel caso di contratti di somministrazione di lavoro.

Sanzioni per il Medico Competente: viene corretta la sanzione massima prevista a carico del Medico Competente (art. 284 comma 1) che, accertata un’anomalia nei lavoratori esposti ad uno stesso agente, non provveda ad informarne il datore di lavoro. La sanzione viene elevata a 1.315,20 euro.

Riportiamo il link ufficiale da cui è possibile scaricare la versione aggiornata a Settembre 2015 del D. Lgs. 81/08:

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Settembre%202015.pdf

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