Addetti ai lavori elettrici – nuova norma CEI 11-27

Categoria: Sicurezza e Prevenzione Incendi

La presente norma, strutturata in analogia alla Norma CEI EN 50110-1:2014 da cui deriva, introduce diverse modifiche rispetto la precedente edizione.

Le novità principali sono riportate di seguito:

  1. Nuove definizioni riguardanti le figure responsabili dell’esercizio degli impianti elettrici
  2. Modifiche alle definizioni di “lavoro elettrico” e di lavoro “non elettrico” e introduzione della distanza DA9 riguardante i “lavori non elettrici”
  3. Delle specifiche prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica
  4. Modifiche alla distanza di lavoro sotto tensione relativa alla bassa tensione
  5. Modifiche relative all’aggiornamento periodico.

Alle già note figure, riguardanti le figure responsabili dell’esercizio in sicurezza degli impianti elettrici: il Responsabile di Impianto (RI) e il Preposto ai Lavori (PL), si affiancano anche le figure di:

Unità Responsabile dell’Impianto elettrico (URI)

“Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto”

Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL)

“Unità o Persona alla quale è demandato l’incarico di eseguire il lavoro”

La definizione di queste due ulteriori figure rafforza la necessità di provvedere ad una formazione coerente con il ruolo svolto, con particolare riferimento art. 37 del D.Lgs 81/2008

Nella nuova Norma sono definiti “lavori elettrici” tutti quei lavori svolti al di sotto della distanza Dv, indipendente dalla loro natura e si definiscono “lavori non elettrici” quelli effettuati a distanza compresa tra DA9 e Dv. La distanza DA9 è la nuova distanza introdotta, riguarda i “lavori non elettrici”, il cui valore è sempre maggiore rispetto alle distanze per “lavori elettrici”, ovvero zona prossima (Dv) e zona limite (Dl).

Si danno delle prescrizioni importanti per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica in vicinanza, per esempio, di linee elettriche. In alcuni casi il Datole di Lavoro deve predisporre un documento di valutazione delle distanze e delle altre condizioni di sicurezza, rivolgendosi a persone competenti, oppure a una persona esperta (PES) o a un professionista esperto.

Sono state profondamente riviste le distanze Dv e Dl, sempre in funzione della tensione di esercizio degli impianti. Nell’attuale nuova edizione la distanza di lavoro “sotto tensione” fino a 1000 V è stata azzerata.

Per quanto riguarda la formazione degli addetti, la nuova edizione della norma CEI 11-27 non prevede un periodico aggiornamento, ne la necessità di sottoporre i lavoratori già formati e qualificati ad un aggiornamento.

Nonostante ciò è opportuno ricordare che l’art 37 del D.Lgs 81/2008 prevede la formazione dei lavoratori per garantire che gli stessi abbiano le idonee conoscenze per lavorare in sicurezza. E’ necessario quindi fornire agli stessi una formazione di “aggiornamento” tutte le volte che variano le misure di sicurezza.

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