Accordo ADR 2015 – analisi delle principali modifiche operative

Categoria: Sicurezza e Prevenzione Incendi

Il primo gennaio 2015 entrerà in vigore per i trasporti nazionali ed internazionali di merci pericolose l’aggiornamento dell’accordo ADR.

Di seguito le principali novità o modifiche sostanziali rispetto al precedente accordo (ADR 2013).

  • In merito al calcolo per l’esenzione relativa alle quantità limitare per unità di trasporto (Cap. 1.1.3.6), per le materie liquide si considererà la quantità totale delle merci pericolose contenute in litri (e non più la capacità nominale del recipiente), mentre per i gas compressi, i gas adsorbiti ed i prodotti chimici sotto pressione si deve considerare la capacità in acqua del recipiente in litri.
  • L’esenzione 1.1.3.7 non comprende più il trasporto di sole pile al litio, ma di sistemi di stoccaggio e produzione dell’energia elettrica.
  • Inserimento di una nuova esenzione (1.1.3.10) relativa al trasporto di lampade contenenti merci pericolose, a seconda del tipo di imballaggio utilizzato, del tipo di provenienza e del quantitativo di merci pericolose contenute al loro interno.
  • Inserimento della classificazione di gas adsorbito, ovvero un gas che, quando imballato per il trasporto, viene adsorbito su un materiale solido poroso generando una pressione interna del recipiente inferiore a 11,3 kPa a 20 °C ed inferiore a 300 kPa a 50 °C.
  • Inserimento di una nuova rubrica collettiva per la classe 9, gli imballaggi scartati, vuoti, non ripuliti. A tali merci può essere assegnato il numero ONU 3509, a condizione che si tratti di imballaggi che hanno contenuto merci pericolose, trasportati per lo smaltimento, il riciclo o il recupero del relativo materiale, ad eccezione di quelli trasportati per il ricondizionamento, la riparazione, la manutenzione ordinaria, la ricostruzione o il riutilizzo. La disposizione speciale appositamente creata (663) indica le tipologie di residui di merci pericolose che possono essere presenti in tali imballaggi. Rientrano in questa classe imballaggi non ripuliti e non chiusi ermeticamente in quanto danneggiati, e pertanto destinati allo smaltimento. La designazione ufficiale di trasporto di questa merce deve essere completata con le parole “CON RESIDUI DI…” seguita dalla/e classe/i di appartenenza corrispondenti ai residui nell’ordine di numerazione delle classi.
  • Per le merci pericolose identificate con i numeri UN 3077 e UN 3082, è stata inserita una disposizione speciale (375), con la quale si consente di trasportate tali merci senza rispettare le disposizione dell’ADR, purché trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti una quantità netta per imballaggio interno pari o inferiore a 5 litri per i liquidi e 5 kg per i solidi. Restano comunque valide alcune disposizioni relative alla robustezza ed alla resistenza degli imballaggi. Tale novità riguarderà, tra gli altri, i rifiuti a cui viene attribuita la caratteristica di pericolo H14 (ecotossico).
  • La disposizione speciale 661 relativamente al trasporto di pile al litio danneggiate è stata modificata dalla disposizione speciale 376. E’ stata inoltre inserita la disposizione speciale 377 relativamente al trasporto di pile al litio per lo smaltimento ed il riciclo. Non è più presente il trasporto di pile al litio nell’ambito di condizioni aggiuntive definite dall’autorità competente di una qualsiasi Parte Contraente dell’ADR.
  • E’ stato introdotto il divieto per il conducente del mezzo di utilizzare sigarette elettroniche (oltre a quello già esistente di fumare) in caso di incidente.
  • Modifica delle disposizioni speciali per il trasporto alla rinfusa. Le disposizioni “VC” specificano la tipologia di veicolo da utilizzare, mentre le disposizioni supplementari “AP” specificano requisiti da rispettare relativamente a specifiche classi.

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